Ritardi di pagamento: l'OCM non era sufficientemente giustificata

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· XNUMX€ I fatti

Il 14 novembre 2016, la Collectivité di Saint-Martin è stata condannata dal giudice dell'esecuzione a pagare 243 euro alle consorti E per la liquidazione di un'ammenda ordinata con sentenza tre anni prima. In data 000 dicembre 19 la COM ha impugnato tale sentenza.

Nell'ottobre 2017 il caso è stato cancellato dal consigliere preprocessuale "per la mancata esecuzione della decisione". La COM vorrà quindi annullare questa cancellazione dall'elenco e vincerà la causa a settembre 2019.

· XNUMX€ Il caso nel 2020

Ma il consigliere preprocessuale e le consorti E sono fermi. Nel luglio 2020 il consigliere preprocessuale ha quindi nuovamente preso atto della scadenza del procedimento; il caso viene nuovamente cancellato per ordine. Il COM lo rinvia due settimane dopo.

Sostiene di aver chiesto il pagamento dell'importo dovuto alle consorti E. Afferma di aver emesso un mandato di pagamento il 18 marzo 2019 per un importo di 244 euro, che tale mandato è stato registrato presso la CARPA di Martinica il 500 marzo dello stesso anno. Si rifiuta, invece, di assumersi la responsabilità per il ritardato invio dell'assegno, essendo stato di fatto ricevuto dai consorti E con lettera raccomandata in data 26 ottobre 8. La COM attribuisce tale ritardo del bonifico al "mancato "istituzione del controllo delle lettere".

Nelle nuove conclusioni depositate nell'ottobre 2020, le consorti E ribadiscono la loro posizione.

· XNUMX€ La decisione della corte d'appello

Il caso è ancora esaminato dalla Corte d'Appello di Basse Terre il 9 novembre. In questa udienza, la corte d'appello non doveva confermare o meno la sentenza secondo la quale la COM doveva pagare 243 euro ai consorti E, ma pronunciarsi sull'ordinanza del consigliere preprocessuale indicante l'annullamento del fascicolo.

La corte non ha annotato nei documenti a condizione che la COM avesse giustificato che "il pagamento della somma è stato effettivamente effettuato dal contabile pubblico entro un termine ragionevole".

"Tuttavia, per interrompere la scadenza, caratterizzata da un'assenza di due diligence per 2 anni, l'atto compiuto deve dimostrare la volontà inequivocabile del ricorrente (qui la COM, ndr) di eseguire e far avanzare il caso, le semplici conclusioni ai fini del restauro o le semplici azioni intraprese da una parte, non essendo di questa natura. Il primo giudice ha giustamente ritenuto che, per mancanza di prova entro il biennio, di reale volontà di eseguire la sentenza pronunciata nei suoi confronti, il corpo di arruolato è scaduto. Da quel momento in poi, l'ordine rinviato sarà confermato in tutte le sue disposizioni ”, ha affermato la Corte d'Appello nella sua decisione resa il 7 dicembre. (Soualigapost.com)

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