COMUNICATO CONGIUNTO CCISM – CGSS: Al via le campagne di recupero crediti sociali

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Il CGSS e il CCISM vi informano da diversi mesi che sono in corso campagne di recupero crediti sociali. 

È necessario verificare sul proprio account DSN di non aver ricevuto né un estratto conto (valido come avviso formale) né un piano di liquidazione del debito sociale.

Se hai debiti sociali (1) e non hai ricevuto nulla, è indispensabile che ti presenti al CGSS, per poter beneficiare dei Piani di Liquidazione dei Debiti Sociali (2) o per rispondere alle lettere ricevute dal CGSS sul tuo Conto DSN.

La mancata sottoscrizione di un Piano di Liquidazione dei Debiti e il suo rispetto dello stesso OPPURE, la mancata elaborazione dei documenti ricevuti dal CGSS, si può ritenere che tu abbia accettato gli importi richiesti dal CGSS, e il CGSS avrà diritto, senza reazione su da parte vostra o il rispetto delle scadenze proposte in un piano di liquidazione dei debiti concluso, di procedere ad un recupero forzato di tutti i vostri debiti in una sola volta, sulla base degli importi contributivi registrati dal CGSS.

È pertanto IMPERATIVO per verificare gli importi dei tuoi debiti sociali iscritti al CGSS e per verificare la tua conclusione di un Piano di Liquidazione Debiti (e rispettarlo).

A partire dal mese di “ottobre/novembre 2022”, il CGSS chiuderà la sua campagna per la riscossione “amichevole” dei contributi previdenziali, attraverso il Piano di Liquidazione dei Debiti Sociali (non beneficerete più delle condizioni specifiche di tali piani), e potrà inviare diffida, coprendo tutti i debiti sociali in una volta, per qualsiasi contribuente che non si sia manifestato e/o che non abbia rispettato le scadenze proposte del piano di liquidazione del debito sociale.

 

Buono a sapersi: Avviso speciale a tecnici, avvocati e commercialisti:

Se in applicazione dell'articolo L 244-3 del codice della sicurezza sociale, la costituzione in mora può riguardare i debiti degli ultimi 3 anni e dell'anno in corso, nell'ambito della gestione della pandemia da COVID19, il Governo ha previsto all'articolo 25 (VII) della Legge 2021 luglio 953, n. 19-2021, recante modifica delle finanze per l'anno 2021: “Qualsiasi atto di riscossione che avrebbe dovuto essere emesso dagli organismi di riscossione dei regimi obbligatori di previdenza sociale o loro delegati in una data compresa tra il 2 giugno, 2021 e 30 giugno 2022 possono essere validamente emessi entro un anno da tale data. 

Dalla promulgazione della presente legge e fino al 30 giugno 2022, gli enti di cui al primo comma della presente VII possono inviare ai contribuenti un documento riepilogativo di tutti i loro debiti alla data di spedizione. Questo documento specifica la causa, la natura e l'importo delle somme dovute dal contribuente nonché il periodo a cui si riferiscono. L'invio del presente atto, che comporta, per i debiti da esso richiamati e che non sono mai stati oggetto di riscossione, gli stessi effetti di quelli di cui all'articolo L 244-2 del codice della previdenza sociale, sostituisce la raccomandata prevista dall'art. lo stesso articolo L 244-2. Anche in deroga a detto articolo L 244-2, il presente documento invita il contribuente a saldare il proprio debito o nell'ambito dei piani di liquidazione conclusi, ove applicabili, con tali organismi, ovvero, in particolare in assenza di conclusione o adempimento di tali un piano o l'invio di una diffida, entro tre mesi dalla sua ricezione. Tale atto, che menziona le modalità ei termini di ricorso, è impugnabile secondo le norme di diritto comune, applicabili al contenzioso previdenziale”.

 

In termini chiari:

Per i datori di lavoro: la diffida che può essere ricevuta da un contribuente datore di lavoro può riguardare (1) i contributi 2018-2019-2020-2021-2022, o (2) anni precedenti, se tale contribuente avesse ricevuto diffide per anni precedenti, non contestati.

Per i lavoratori autonomi, tali scadenze sono conteggiate a partire dal 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale sono dovuti i contributi: pertanto, la costituzione in mora può riguardare i contributi 2017-2018-2019-2020-2021.

Dovete quindi preoccuparvi della vostra situazione per quanto riguarda i vostri debiti sociali, con il CGSS e/o rivolgervi al vostro consulente abituale.

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Fonte :

Informazioni fax: https://www.faxinfo.fr/

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