Annullamento o posticipo del viaggio per Covid-19: Nuove regole messe in atto dal Governo!

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L'epidemia di Covid-19 ha attraversato tutti i continenti e ha costretto i viaggiatori e i professionisti del turismo a cancellare o posticipare i soggiorni. Sono state messe in atto norme speciali legate alle circostanze eccezionali di un'emergenza sanitaria.

Su questa base e d'intesa con i consumatori e gli operatori del turismo, il Governo ha adottato misure eccezionali che derogano alle norme con Ordinanza n. 2020-315 del 25 marzo 2020 relativa alle condizioni finanziarie per la risoluzione di alcuni contratti di servizi. viaggi e soggiorni turistici in caso di circostanze eccezionali e inevitabili o forza maggiore.

Nota: le disposizioni di questa ordinanza non riguardano la vendita dei biglietti (aereo, ferrovia, nave, autobus, mare, ecc.) per questo argomento, consultare il documento Controversie relative al trasporto passeggeri.

Si tratta della risoluzione dei contratti comunicati tra il 01/03/2020 e una data antecedente al 15/09/2020 compreso, per:

  • la vendita di viaggi e soggiorni prevista dall'articolo L.211-14 del codice del turismo;
    • servizi di viaggio venduti dalle associazioni che li producono (in particolare quelli che organizzano l'accoglienza collettiva di minori a fini educativi) e servizi di viaggio venduti dai professionisti che li producono autonomamente (alloggio, noleggio auto, qualsiasi altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di un servizio turistico).

In deroga al regolamento, al posto del rimborso di tutti i pagamenti, il professionista può offrire un credito che il cliente può utilizzare per un periodo di 18 mesi. La proposta deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla risoluzione del contratto o, se il contratto è stato risolto prima del 26/03/2020, non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il professionista informa il cliente su un supporto durevole (posta o e-mail) e deve indicare l'importo del credito, nonché le condizioni di tempo e durata di validità. L'importo del credito è uguale a quello di tutti i pagamenti effettuati nell'ambito del contratto annullato. Il cliente può richiedere il rimborso di questi pagamenti solo dopo un periodo di validità di 18 mesi.

Entro 3 mesi dalla comunicazione della risoluzione del contratto, affinché il cliente possa usufruire del credito, il professionista deve offrirgli un nuovo servizio, che è oggetto di un nuovo contratto. Questa offerta è valida per un periodo di 18 mesi. Il contratto per il nuovo servizio deve soddisfare le seguenti condizioni:

il servizio è identico o equivalente al servizio previsto nel contratto iniziale;
il prezzo del servizio non è superiore a quello del servizio totale iniziale (il viaggiatore è tenuto a pagare solo, ove previsto, il saldo del prezzo del 1 ° contratto);
il servizio non comporta alcun aumento di prezzo diverso da quelli eventualmente previsti nel contratto iniziale.

Quando, su richiesta del cliente, il professionista gli offre un servizio il cui prezzo è diverso da quello del servizio inizialmente previsto, il prezzo da pagare per questo nuovo servizio tiene conto del credito.

Non riuscendo a stipulare un contratto per un nuovo servizio prima della scadenza del periodo di validità di 18 mesi, il professionista rimborserà tutti i pagamenti effettuati in base al contratto annullato. Allo stesso modo, rimborsa anche un importo pari al saldo del credito che non è stato utilizzato dal cliente.

A parte i casi sopra indicati (in particolare quando il contratto di servizio doveva essere interrotto a causa del parto), i professionisti e i consumatori sono invitati a cercare un accordo amichevole ispirato da queste soluzioni, in particolare emettendo e accettazione di un credito corrispondente al resto della durata del soggiorno che non è stato possibile effettuare).

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